Risposta - In caso di affidamento di lavori pubblici, la stazione appaltante la quale può essere un ente pubblico o un'impresa o in caso di lavori privati un privato appunto, stipula con l'appaltatore un contratto che accorda le parti su tutto ciò che concerne e deriva dai lavori di cui trattasi.
Chiarito ciò, l'appaltatore (cioè chi esegue i lavori) può a sua volta stipulare dei contratti (sub-contratti) con altri soggetti affidando a loro volta i lavori o le forniture oggetto del contratto principale. Ciò a norma di legge è possibile per un importo non superiore al 30% dell'importo dei lavori [cfr. art. 118 Codice dei Contratti (d. lgs. 163/2006)] o, in caso di gara d'appalto, alla minore percentuale prevista dalla lex di gara.
A volte ci sentiamo stupidi, ridicoli, inutili. Ma quando ci emarginiamo involontariamente dal mondo, siamo inetti.
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sabato 8 giugno 2013
Quesito su CP Lobby - Differenza tra appalto e subappalto
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